CCII: L’ESTENSIONE DELLA TRANSAZIONE FISCALE COME RISOLUZIONE DELLA CRISI

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Con la legiferazione del Correttivo-ter è stata estesa la possibilità di raggiungere un accordo sui debiti tributari anche per ciò che concerne l’applicazione di alcuni istituti del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza a cui era negata in precedenza.

Questo radicale cambiamento legislativo ha concesso anche ad alcuni clienti dello studio legale Bonanni Saraceno di aderire per esempio alla Composizione negoziata includendo i debiti tributari con l’Agenzia delle Entrate.

Questa maggiore attenzione da parte del legislatore denota un aumento di sensibilità sociale nei confronti delle imprese in crisi, anche e soprattutto perché un’impresa in crisi rappresenta un serio pericolo per l’occupazione e di conseguenza per la stessa economia della nazione, nonché per il suo PI.

Pertanto, le disposizioni sul trattamento dei crediti tributari e contributivi hanno subito varie modifiche dal 2005, cercando un equilibrio tra il recupero dei crediti erariali e il risanamento delle imprese in crisi. Il recente Dlgs 136/2024 ha introdotto significative novità, come la possibilità di stipulare accordi transattivi tra debitori e agenzie fiscali anche durante la composizione negoziata, superando limitazioni precedenti.

Novità principali:

1. Accordi transattivi: Permessi per tutti i debiti tributari, eccetto quelli relativi a tributi dell’UE. Non è consentito il cram down per i crediti verso enti previdenziali.

2. Attestazione del revisore: Obbligo di una relazione da un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Preclusione del cram down: Esclusa se il debitore ha concluso precedenti transazioni risolte per inadempimento negli ultimi cinque anni.

4. Soglie di soddisfacimento: Elevate per il cram down, fissando percentuali minime per i debiti tributari a seconda della partecipazione dei creditori.

5. Transazione fiscale nel Pro: Permessa la proposta di pagamento dilazionato per tributi, con relazione di un professionista, ma senza cram down.

6. Cram down nel concordato preventivo: Omologabile anche senza adesione della pubblica amministrazione se conveniente.

7. Ristrutturazione trasversale: Maggiore chiarezza sulle condizioni di omologazione anche in assenza della maggioranza delle classi di creditori.

8. Transazione fiscale di gruppo: Introdotta la possibilità di transazioni fiscali tra gruppi di imprese.

9. Cram down nella liquidazione giudiziale: Possibilità di omologazione anche con voto contrario delle agenzie fiscali, se conveniente.

Queste modifiche puntano a rendere il sistema più coerente ed efficace, favorendo il recupero dei crediti e il salvataggio delle imprese meritevoli, pur mantenendo la protezione degli interessi pubblici.

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(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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