Corte di Giustizia dell’Unione europea|Sezione 4 |Sentenza|4 ottobre 2024| n. 446/21
La tutela dei dati personali è uno dei temi più attuali della società moderna e la fonte economica che rappresenta per le multinazionali induce i social a speculare in modo illegittimo, se non illegale, sui suddetti dati del propri utenti.
In un parere di risarcimento danni a favore di un utente di un famoso social, richiesto dal medesimo allo studio legale Bonanni Saraceno, è stato affrontato il diritto della tutela dei dati personali.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-446/21 stabilisce che Facebook (Meta Platforms Ireland) non può utilizzare i dati personali degli utenti a fini di pubblicità mirata senza limiti temporali e senza distinguere la natura di tali dati. Questo principio si basa sul principio della minimizzazione dei dati previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). Anche se un utente, come Maximilian Schrems, ha reso pubblica una parte dei suoi dati personali, come il proprio orientamento sessuale durante una tavola rotonda, ciò non autorizza automaticamente il trattamento di altri dati sensibili ottenuti al di fuori della piattaforma social per scopi pubblicitari.
In sostanza, la sentenza sottolinea che il trattamento dei dati sensibili deve essere limitato e rispettare i diritti degli utenti, impedendo l’aggregazione e l’uso di tali dati senza un esplicito consenso e senza limitazioni temporali.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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