Cass. Sez. Lav., 8 luglio 2024, n. 18568 – Pres. Marotta; Rel. Sarracino; Ric. M.L.P.S.; Controric. P.C.;
La sentenza della Corte di Cassazione in questione affronta il tema della quantificazione del danno da perdita di chance, con particolare riferimento a un caso di stabilizzazione lavorativa mancata a causa di un provvedimento illegittimo. In particolare, la lavoratrice lamentava di non aver potuto partecipare a una procedura di stabilizzazione, a differenza degli altri lavoratori, per via di un provvedimento che l’aveva esclusa da un progetto lavorativo, successivamente dichiarato illegittimo.
In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di risarcimento per danno da perdita di chance, ma la Corte d’appello aveva accolto l’istanza, stabilendo che la ricorrente avesse subito un danno economico e quantificando il risarcimento sulla base delle retribuzioni che avrebbe percepito dal momento della stabilizzazione fino al pensionamento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l’individuazione del danno come perdita di chance, in quanto la condotta illegittima aveva negato alla ricorrente una probabilità significativa di ottenere un vantaggio economico. Tuttavia, ha censurato la Corte d’Appello per la quantificazione del danno, affermando che non era stato applicato correttamente il criterio di riduzione del risarcimento in funzione della probabilità di conseguimento del risultato economico.
Secondo la Corte di Cassazione, il danno da perdita di chance deve essere determinato tenendo conto del vantaggio economico che il soggetto avrebbe potuto astrattamente ottenere, ma questo deve essere ridotto in base alla probabilità effettiva che tale risultato si sarebbe concretizzato. Nel caso specifico, la Corte d’Appello non aveva applicato tale riduzione, quantificando il danno direttamente sulle retribuzioni perse, senza tener conto della possibilità reale di conseguire quel risultato.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’appello per una nuova quantificazione del danno.
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