L’ordinanza della Cassazione n. 27782 del 2023 chiarisce un importante aspetto dell’applicazione dell’articolo 180, comma 4°, della legge fallimentare (l.fall.), anche nella sua formulazione attuale dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 125/2020 e dalla legge di conversione n. 159/2020, nonché prima delle modifiche successive del Dl n. 118/2021.
In particolare, la Cassazione stabilisce che le disposizioni relative all’amministrazione finanziaria si applicano sia nel caso in cui essa non esprima alcun voto sulla proposta di concordato preventivo sia nel caso in cui manifesti un voto contrario. Questo significa che, indipendentemente dalla posizione assunta dall’amministrazione finanziaria, le regole stabilite dall’articolo 180, comma 4°, continuano ad essere rilevanti e applicabili.
Questa interpretazione è di particolare significato per le imprese in crisi che intendono avvalersi di strumenti di ristrutturazione come il concordato preventivo, poiché offre una maggiore certezza riguardo al trattamento delle posizioni creditorie e alle eventuali opposizioni da parte dell’amministrazione fiscale. La pronuncia della Cassazione, pertanto, sottolinea l’importanza di valutare attentamente le strategie di proposta di concordato e le reazioni dei creditori pubblici.
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