ART. 120 QUATER, II COMMA: <<Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all’omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.>>
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Il quadro normativo relativo al concordato in continuità, come delineato dall’articolo 120-quater del Codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto importanti garanzie per i creditori, limitando le possibili ingerenze dei soci nelle dinamiche di ristrutturazione. In particolare, il legislatore ha previsto che i soci non possano trarre vantaggio economico dalla ristrutturazione se questo comporta un soddisfacimento peggiorativo per le classi dissenzienti di creditori.
La recente pronuncia del Tribunale di Verona evidenzia come un piano concordatario privo di apporto finanziario da parte dei soci possa generare un rischio di opposizione da parte dei creditori, sottolineando la necessità di una “prova di resistenza”. Questa implica una valutazione attenta del vantaggio economico attribuito ai soci rispetto alle aspettative dei creditori, per garantire una distribuzione equa delle risorse.
Inoltre, il Tribunale ha messo in guardia sui possibili effetti negativi della distribuzione favorevole ai soli soci, suggerendo che la messa a disposizione di finanza esterna da parte dei soci potrebbe alleviare il rischio di mancata omologa. Questo approccio mira a garantire che i diritti dei creditori siano rispettati, senza escludere i soci dalla possibilità di beneficiare della ristrutturazione, ma solo a condizione che non ne derivino svantaggi per le classi di creditori.
In sintesi, la nuova disciplina tende a bilanciare gli interessi dei soci e dei creditori, richiedendo una gestione oculata delle proposte concordatarie per facilitare il superamento delle eventuali opposizioni e garantire un’adeguata omologazione.
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